Associazione Nessuno è perfetto:Malattie e Disturbi Mentali


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Associazione Nessuno è perfetto: DONAZIONI

L'ASSOCIAZIONE E IL D.S.M

AREA DONAZIONI DI "NESSUNO È PERFETTO"


COORDINATE PER LE DONAZIONI:

Intestazione: Associazione Nessuno è Perfetto
Causale: Quota associativa anno 2010.

Unicredit Banca - agenzia di Rovato:
c/c 1940554
IBAN
IT 42 U 02008 55143 000100313383

oppure:
Banco Posta:
c/c 37382082
abi 07601
cab 11200


Dopo aver fatto la donazione, scrivi una e-mail a info@nessuno-perfetto.it:
Scrivendo nel campo oggetto "DONAZIONE"
E nella E-mail il Nome Cognome e la somma data in donazione.
Ti verrà inviata una e-mail di ringraziamento.


DIVENTARE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE:

L'associazione “nessuno è perfetto” vive sull'incontro di persone per le
quali la parola “malattia mentale” non e' sinonimo di discriminazione ma di aggregazione, di incontro in cui ognuno e' coinvolto solo per il fatto di essere menbro di una comunità, la nostra comunità.
Perchè……..
“Nessuno è Perfetto”


Tutti possono diventare soci,anche per solo appoggio morale.
La tessera annuale costa 10 euro



LA PROPOSTA DI LEGGE ORMAI NOTA CON IL NOME DI “+ DAI – VERSI” È FINALMENTE STATA APPROVATA.

“+ DAI – VERSI”, dal fortunato slogan che ha accompagnato la lunga campagna per sostenere questa legge, iniziata nel 2002 per merito del settimanale VITA, del Forum del Terzo Settore e del Summit della Solidarietà.

Il significato della legge 80/95 è contenuto nei due verbi dello slogan: più dai, cioè più doni, più sei generoso, e meno versi al fisco in forma di tasse.
Per capirne il valore ricordiamo un po' di terminologia fiscale: per deduzione si intende sottrazione dall'imponibile; per detrazione si intende sottrazione dall'imposta.
La vecchia normativa prevede per le aziende e per gli enti la deduzione dell'intera donazione, il cui importo massimo è fissato al 2% del reddito complessivo (utile di impresa); per le persone fisiche una detrazione del 19% della donazione, il cui importo massimo è fissato in 2.063 euro.

Questa normativa rimane in vigore ed è applicabile in alternativa alla nuova legge.
La legge 80/05 parla solo di deduzione. Precisamente il comma 1 dell'articolo 14 recita che “le liberalità in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (…) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.
Supponiamo che un privato cittadino abbia un reddito di 30.000 euro e che faccia una donazione di 2.500 euro. Prima lo sconto fiscale sarebbe stato di 393 euro, pari al 19% di 2.063 euro, massima erogazione consentita. Oggi lo sconto fiscale è di 825 euro che si ottiene applicando all'importo della donazione l'aliquota marginale del donatore: in questo caso è il 33%.


"Per i donatori è sicuramente un modo per essere più stimolati e generosi.
Per le organizzazioni no profit significa contare su un numero più consistente di donazioni".


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Sito Web Aggiornato al 30 lug 2010.

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