Associazione Nessuno è perfetto:Malattie e Disturbi Mentali


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GUIDA AI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÁ

AGEVOLAZIONI PER DISABILI





NUOVE DISPOSIZIONI PER PATENTE AUTO DISABILI E NON SOLO

Il Decreto Legislativo n. 59 del 2011 recepisce la normativa comunitaria riguardo il Codice della Strada, e anche le patenti speciali. La Direttiva 2006/126/CE stabilisce infatti tutte le norme per la guida di persone con disabilità.
Il Decreto entrerà in vigore a partire dal 19 gennaio 2013.
Vediamo nel dettaglio le modifiche che apporterà il Decreto, per non farci trovare impreparati.

DISABILITA’ MOTORIE ( definite “minorazioni dell’apparato locomotore”)

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE)
La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E)
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.


CAPACITA’ VISIVA
Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE)
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E)
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

CAPACITA’ UDITIVA
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto delle possibilità di compensazione.

PATOLOGIE NEUROLOGICHE
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.
A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.
Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE)
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E)
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

DISABILITA’ INTELLETTIVA
Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE)
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:
— colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;
— colpito da ritardo mentale grave;
— colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di
comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E)
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. ( Per approfondire: diabete e difficoltà di rinnovo).

Per quanto riguarda il gruppo 2 il Decreto indica la necessità di negare il rilascio o il rinnovo a persone che necessitino un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati e sottoposti a controlli regolari.

FONTE:
Decreto legge n. 59
Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio






I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ


Assegno ordinario di invalidità

Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l’assegno di invalidità.

La domanda

Il primo passo da compiere è la presentazione della domanda (su modulo Inv1 disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”) a una qualunque sede Inps, allegando la seguente documentazione:
?i certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rila
sciate direttamente presso la sede Inps;
?il modulo SS3, reperibile presso le sedi Inps, compilato dal medico del lavoratore, attestante l’infermità fisica o mentale.

Il requisito sanitario

Successivamente alla domanda, l’interessato sarà chiamato a sostenere la visita che verrà effettuata dai medici dell’Inps, i quali dovranno verificare se:
?l’infermità fisica o mentale è tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo (almeno 67% di invalidità). Il giudizio, quindi, non consisterà esclusivamente in una valutazione medica, ma dovrà tenere conto di fattori soggettivi come la specifica esperienza pro-fessionale maturata in modo da considerare anche i riflessi della menomazione sull’attività concretamente svolta.

Il requisito contributivo

Per avere diritto alle prestazioni colui che è stato riconosciuto invalido devepossedere anche precisi requisiti assicurativi:
?aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;
?essere iscritto all’Inps da almeno 5 anni.

Da ricordare

L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa definitivo. Per evitare che il pagamento dell’assegno si interrompa bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio. L’assegno non è reversibile.

Integrazione al minimo

L’importo dell’assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi versati. Nel caso in cui risulti di importo molto modesto e i redditi posseduti non superano determinati limiti, può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale. L’assegno, una volta ricevuta l’integrazione da parte dell’Inps, non può comunque superare l’importo del trattamento minimo.
(Gli importi dell’assegno sociale, del trattamento minimo e i limiti di reddito, aggiornati all’anno in corso, sono riportati nell’allegato alla guida).

La riduzione per chi lavora

L’importo dell’assegno ordinario di invalidità viene ridotto (l’Inps opera una trattenuta) nel caso in cui colui che lo riceve si dedichi ad una attività lavorativa dipendente o autonoma. La riduzione è pari al:
?25% se il reddito dell’assicurato supera l’importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 4;
?50% se il reddito dell’assicurato supera l’importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 5.

Trasformazione in pensione di vecchiaia

L’assegno di invalidità e la vecchia pensione di invalidità, in vigore fino al luglio 1984, possono essere trasformati in pensione di vecchiaia (ma non più in pensione di anzianità) al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) e in presenza del requisito contributivo (un minimo di 20 anni). I periodi in cui si è percepito l’assegno di invalidità senza lavorare sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. L’Inps ha stabilito che saranno regola rmente accettate le domande per la trasformazione dei trattamenti d’invalidità in pensione di vecchiaia, mentre saranno respinte le domande per la trasformazione delle pensioni e degli assegni di invalidità in pensione di anzianità presentate dopo il 29 settembre 2004.

Il ricorso

Se la domanda di assegno ordinario di invalidità viene respinta è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite raccomandata.


Pensione di inabilità

La legge prevede una prestazione differente se l’infermità è così grave da impedire lo svolgimento di ogni attività lavorativa.

I requisiti

Il lavoratore dipendente o autonomo ha diritto alla pensione di inabilità se possiede i seguenti requisiti sanitari e contributivi:
?un’infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’Inps, che impedisca lo svolgimento di una qualunque attività lavorativa;
?almeno 3 anni di contributi versati(156 settimane) nel quinquennio prece-dente la domanda;
?l’iscrizione all’Inps da almeno 5 anni.

La domanda

La domanda di pensione di inabilità (su modulo Inab1, disponibile, oltre che presso le sedi, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione ”moduli”) va presentata a una qualunque sede Inps, accompagnata dalla seguente documentazione:
?i certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate direttamente presso la sede Inps;
?il modulo SS3, reperibile presso le sedi Inps, compilato dal medico del lavoratore, attestante l’infermità fisica o mentale.

Quanto spetta

L’importo della pensione di inabilità si calcola aggiungendo ai periodi di contribuzione effettivamente versati un “bonus contributivo”, pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile (nel caso di lavoratori invalidi 60 anni per gli uomini e 55 per le donne). Il bonus non può comunque far superare all’inabile 40 anni di anzianità contributiva. Dal 1996, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema di calcolo contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già l’età pensionabile (60 anni), indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.

Da ricordare

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa,dipendente o autonoma e con eventuale rendita Inail per infortunio o malattia professionale. Nel caso in cui si abbia diritto ad entrambi i benefici si può scegliere quello più favorevole. La pensione di inabilità è reversibile.

Assegno mensile di assistenza

I titolari di pensione di inabilità hanno anche diritto all’assegno mensile di assistenza personale e continuativa, se non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante. L’assegno non spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza e non è compatibile con la rendita Inail corrisposta per infortuni sul lavoro o per malattie professionali. La domanda di assegno mensile di assistenza, che può essere fatta contestualmente a quella per la pensione di inabilità, deve essere presentata presso la sede dell’Inps sull’apposito modulo (Inab1).

Il ricorso

Se la domanda di pensione di inabilità viene respinta è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite raccomandata.


L’invalidità civile

La protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o mentali, prevista dal nostro sistema di sicurezza sociale, si differenzia a seconda della causa che ha determinato l’invalidità: invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro (la cui tutela, come abbiamo visto, è affidata all’Inps). Gli invalidi civili sono coloro che presentano condizioni fisiche che non dipendono da nessuna delle cause sopra indicate. La loro tutela, come recita la Costituzione, risponde esclusivamente alla necessità di garantire ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. L’invalidità civile è riconosciuta al termine di un iter complesso che vede la partecipazione di più istituzioni. In particolare, la competenza è stata affidata alle Regioni, che a loro volta possono delegare i Comuni e l’Inps. In linea generale l’Inps provvede solo al pagamento, ma alcune regioni hanno firmato convenzioni che affidano all’Istituto l’intero provvedimento amministrativo fino al pagamento delle prestazioni. Si ricorda che l’accerta mento sanitario è a carico invece delle Asl. Disposizioni particolari sono previste a favore di specifiche categorie di invalidi civili: i ciechi civili e i sordomuti.

Come si riconosce

La legge definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. La persona con disabilità, che intende usufruire dei benefici previsti, deve presentare domanda presso l’Azienda sanitaria locale (Asl) competente per territorio, per sottoporsi a una visita medico-legale, che ne attesti l’invalidità civile. La domanda può essere presentata dalla persona con disabilità stessa o da un suo rappresentante con delega. I moduli si possono trovare presso la sede Asl, i Patronati e le associazioni dei disabili (Anmic per gli invalidi civili, Uic per i ciechi e Ens per i sordomuti). Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesta le patologie di cui la persona soffre.

La visita medica

La Commissione medica della Asl fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se la Commissione non provvede entro tale termine, si può presentare una diffida, in carta semplice, all’Assessorato alla sanità della regione in cui si abita. L’assessorato provvederà a fissare una data per la visita entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda. La persona che ha fatto richiesta viene invitata a presentarsi alla visita medica con una lettera raccomandata nella quale sono indicati il giorno e il luogo prestabiliti. Se la persona non si presenta, viene fissata una seconda data per la visita; se invece comunica alla Asl che non può presentarsi per documentati motivi di salute, la Commissione medica disporrà una visita domiciliare che può essere richiesta anche da un familiare convivente. Durante la visita medica è ammessa la presenza dei genitori o di un tutore, in caso di minore età, ed è possibile farsi assistere da un medico di fiducia. La Commissione Asl effettua gli accertamenti sanitari ed esprime il proprio giudizio medico-legale. Stabilisce poi la percentuale di invalidità, sulla base di apposite tabelle che raccolgono le patologie più diffuse e la riporta su un verbale. Una copia del verbale di visita, completo della documentazione medica, viene poi trasmessa alla Commissione di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze competente per territorio, che si pronuncia entro 60 giorni, confermando o respingendo il precedente giudizio. Tale competenza sarà trasferita all’Inps non appena saranno emanati gli appositi decreti attuativi. Qualora la Commissione medica di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica Asl, può sottoporre la persona con disabilità la visita diretta o può invitare la stessa Asl ad effettuare accertamenti specialistici. Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la persona con disabilità riceve direttamente al proprio domicilio una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente un originale del verbale di visita (modulo A/San).
I benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale:
?33,33% è la soglia minima di invalidità e dà diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici; ?dal 46% in poi si ha diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’impiego per l’assunzione agevolata al lavoro (vedi pagina seguente). Per avere diritto alle prestazioni economiche, la legge prevede che la percentuale di invalidità sia più alta:
?con almeno il 74% è riconosciuta la qualifica di invalido parziale e si ha diritto al pagamento di un assegno mensile (in presenza di determinati requisiti di reddito);
?col 100% è riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto al pagamento della pensione di inabilità. Inoltre, se la persona non è autosufficiente o non riesce a spostarsi autonomamente (deambulabilità), ha diritto all’indennità di accompagnamento.

Nel caso in cui la commissione medica abbia riconosciuto anche il diritto ad una prestazione economica la persona disabile riceverà a casa, insieme al verbale, anche i moduli da compilare e da riconsegnare o alla propria regione o direttamente all’Inps (se è stata stipulata una convenzione fra la regione di appartenenza e l’Istituto) per la verifica degli altri requisiti amministrativi, quando sono previsti. Al pagamento provvede in ogni caso l’Inps.

Da ricordare

Una menomazione dà diritto al riconoscimento di una sola forma di invalidità. Quindi, non può essere attribuita l’invalidità civile per una lesione già riconosciuta per l’invalidità di guerra, di servizio o del lavoro.

Il ruolo dei centri per l’impiego
Per le persone con disabilità disoccupate, l’iscrizione alle liste speciali presso i Centri per l’impiego è non solo un diritto, in quanto consente di godere di una priorità per le assunzioni in ambito pubblico e privato, ma è anche un requisito indispensabile per accedere ad alcuni benefici economici.

Le disposizioni di legge, che hanno come obiettivo fondamentale la promozione dell’inserimento e dell’integrazione dei lavoratori disabili, si applicano alle seguenti categorie:
?gli invalidi civili con minorazioni fisiche psichiche e sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
?ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi con eventuale correzione;
?i sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
?gli invalidi del lavoro, accertati dall’Inail, con percentuale superiore al 33%;
?gli invalidi di guerra.

Per iscriversi è sufficiente recarsi presso il Centro per l’impiego competente per residenza con un documento d’identità valido e il verbale della commissione medica che attesta l’invalidità (modulo A/San). Non è previsto un limite massimo d’età, salvo quello stabilito per la normale cessazione dell’attività lavorativa (65 anni per gli uomini e 60 per le donne).

Dopo l’iscrizione si viene inseriti in una lista unificata per tutte le categorie di persone con disabilità. Per ogni persona disabile presente nell’elenco viene compilata una scheda nella quale sono annotate le capacità lavorative, il livello d’istruzione, le attitudini personali, la natura e il grado della disabilità, in modo da consentire un inserimento mirato che tenga conto del livello di preparazione professionale e culturale, secondo le disposizioni di legge. Gli elementi contenuti nella scheda individuale permettono di formare una graduatoria unica ai fini delle assunzioni. La valutazione è effettuata tenendo conto di diversi parametri:
?l’anzianità di iscrizione;
?la condizione economica;
?il carico familiare;
?la difficoltà di spostamento sul territorio.

Da ricordare

I datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un certo numero di invalidi. La legge prevede, infatti, delle quote di riserva calcolate in proporzione all’organico dell’azienda:
?1 lavoratore con disabilità, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti;
?2 lavoratori con disabilità, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
?il 7%, se gli occupati sono più di 50.
Quando scatta l’obbligo di assunzione, l’azienda ha 60 giorni di tempo per effettuare,ai competenti uffici del lavoro, la richiesta di avviamento al lavoro di persone disabili,pena l’applicazione di sanzioni.


La tutela economica

Per poter usufruire delle prestazioni economiche il requisito sanitario (cioè il riconoscimento della percentuale d’invalidità pari ad almeno il 74%) è indispensabile ma non è sufficiente. Dopo l’accertamento medico-sanitario eseguito dalle Asl, infatti, è necessario verificare gli altri requisiti socio-economici.

Indennità di frequenza scolastica


È una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. (L’importo dell’indennità per l’anno in corso può essere consultato nell’allegato alla guida). L’indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda alla Asl e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi della scuola o dell’asilo nido.

I requisiti

Per ottenere l’indennità di frequenza scolastica è necessario avere i seguenti requisiti:
?il riconoscimento della condizione di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;

?la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i minori cittadini dell’Unione Europea i cui familiari risiedono in Italia e hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’Unione. Possono ottenere l’indennità anche i minori cittadini extracomunitari iscritti nella Carta di soggiorno di uno dei genitori;

?la frequenza di un centro di riabilitazione, di centri di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni grado e ordine o di asili nido;

?un reddito annuo personale inferiore a un determinato limite riportato nell’allegato alla guida.

La domanda

Per ottenere l’indennità di frequenza il legale rappresentante del minore con disabilità (genitore, tutore, curatore) deve presentare, alla commissione medica della Asl, una domanda in carta semplice, allegando la seguente documentazione:
?certificato medico che attesti le difficoltà del minore a svolgere le funzioni proprie della sua età, con la diagnosi della patologia;
?delega per minori, con la quale un genitore delega il coniuge a riscuotere l’intera indennità per conto del figlio minore;
?certificato di frequenza scolastica rilasciato all’inizio dell’anno scolastico o autocertificazione del genitore.

Da ricordare

L’indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici ed è incompatibile con l’indennità di accompagnamento, con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti e con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali. Nel caso in cui si ha diritto a più prestazioni incompatibili tra loro si può scegliere quella più favorevole.

Pensione di inabilità


Ne hanno diritto gli invalidi totali che, a causa delle loro condizioni di salute, non possono svolgere alcuna attività lavorativa e non hanno mezzi sufficienti al proprio sostentamento. (L’importo della pensione per l’anno in corso è riportato nell’allegato alla guida).

I requisiti

Per ottenere la pensione d’inabilità è necessario avere i seguenti requisiti:
?il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%;
?un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
?la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati membri dell’Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno;

?un reddito annuo personale non superiore a un determinato limite riportato nell’allegato alla guida. Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l’imponibile Irpef.

Da ricordare

La pensione di inabilità è compatibile con l’indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità (di guerra, per cause di servizio ecc.).

Assegno mensile di assistenza
Spetta agli invalidi parziali iscritti alle liste di collocamento, ma ancora disoccupati e in stato di bisogno economico.

I requisiti

Per ottenere l’assegno mensile di assistenza sono necessari i seguenti requisiti :
?il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74%;
?un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
?la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico) residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno;

?un reddito annuo personale non superiore a un determinato limite riportato nell’allegato alla guida;

?l’iscrizione ai Centri per l’impiego. L’assegno viene sospeso nel caso in cui la persona disabile rifiuti di accedere ad un posto di lavoro adatto alle sue condizioni fisiche. Si prescinde dall’iscrizione per gli invalidi civili parziali che frequentano un corso di studi. L’obbligo d’iscrizione permane per gli uomini fino al compimento del 65° anno di età e per le donne fino al compimento del 60°.

Da ricordare

L’assegno è incompatibile con altre pensioni di invalidità, vecchiaia o reversibilità e con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Nel caso in cui si abbia diritto a più prestazioni si può scegliere quella più favorevole. Coloro che percepiscono l’assegno mensile di assistenza devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione che attesti l’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’impiego. La dichiarazione va fornita utilizzando l’apposito modulo che l’Inps invia al domicilio e che va restituito alla propria sede Inps, alla sede Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza. Se la dichiarazione non viene consegnata, l’Inps provvede al controllo dei requisiti, interrompendo temporaneamente il pagamento dell’assegno. Nel caso in cui l’invalido civile è stato avviato al lavoro, ma ha ancora diritto all’assegno perché con il suo stipendio non supera il tetto di reddito, deve comunque presentare la dichiarazione indicando il reddito percepito.

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è stata istituita a favore delle persone completamente inabili, che non possono svolgere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto costante. L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, qualora la persona abbia una residua capacità di lavoro. (L’importo dell’indennità per l’anno in corso è riportato nell’allegato alla guida). Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito.

I requisiti

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario avere i seguenti requisiti:
?il riconoscimento di un’invalidità totale (non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età).
?la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

Da ricordare

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (in questo caso si può scegliere il trattamento più favorevole) e viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in strutture per lunga degenza con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di ente pubblico). Continua, invece, a essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie. Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento devono presentare ,entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico di enti pubblici. Per compilare la dichiarazione bisogna utilizzare il modulo che l’Inps invia al domicilio e che va restituito o alla propria sede Inps, alla sede Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza. Se la dichiarazione non viene consegnata, l’Inps provvede al controllo dei requisiti.


Pensione

La pensione non reversibile spetta fino al compimento dei 65 anni, dopodiché viene trasformata automaticamente in assegno sociale. ( L’importo della pensione per l’anno in corso è riportato nell’allegato alla guida).

I requisiti

Per ottenerla è necessario avere i seguenti requisiti :
?il riconoscimento della condizione di sord o m u t o ;
?un’età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
?la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno;
?un reddito annuo personale non superiore a un d e t e rminato limite riport a t o nell’allegato alla guida.

Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti possono usufruire di ulteriori tutele descritte qui nel dettaglio.

La domanda di aggravamento

Nel caso si verifichi un peggioramento delle condizioni di salute la persona disabile può fare richiesta di nuovo accertamento sanitario presso la Asl di residenza, per ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione medica in seguito alla prima visita. Alla domanda è necessario allegare la documentazione sanitaria che attesti le avvenute modificazioni del quadro clinico esaminato in precedenza. Se si presenta domanda di aggravamento dopo aver presentato il ricorso, tale domanda viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.

La maggiorazione contributiva

La legge prevede, per tutti gli invalidi civili con invalidità superiore al 74% e per i sordomuti, l’accredito di due mesi di contribuzione previdenziale aggiuntiva per ogni anno di attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni, privati o cooperative. Per i ciechi civili è previsto un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro.

Possono essere così cumulati fino a cinque anni di contribuzione in più rispetto all’anzianità lavorativa effettiva. Questa contribuzione figurativa viene accreditata su richiesta del lavoratore per i pensionamenti successivi al 1° gennaio 2002, data in cui è entrato in vigore il provvedimento. Possono essere conteggiati, tuttavia, anche gli anni di servizio precedenti a questa data, ma solo se la persona era già in possesso del riconoscimento di un’invalidità superiore al 74%.

L’assegno sociale

Al compimento del 65° anno di età, coloro che in precedenza percepivano la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza o la pensione non reversibile per sordomuti, hanno diritto, in presenza di determinati requisiti reddituali (vedi allegato), alla sostituzione di questi trattamenti con l’assegno sociale, di importo più alto. Per stabilire il reddito gli invalidi civili devono considerare soltanto i redditi personali assoggettabili all’Irpef. In caso di superamento del limite di reddito stabilito dalla legge, l’assegno sociale viene sospeso fino a quando i redditi non rientrino nei limiti dispo
sti.


Da ricordare

La data del ripristino sarà il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sospensione. I titolari di assegno sociale che non hanno altri redditi o che hanno redditi inferiori ai limiti di legge possono ottenere un aumento dell’importo dell’assegno (maggiorazione sociale). Per il diritto alla maggiorazione sociale si de-vono considerare tutti i redditi, anche quelli non assoggettabili all’Irpef.

(L’importo spettante per l’anno in corso e i limiti di reddito da non oltrepassare per averne diritto, sono riportati nell’allegato alla guida).

Agli invalidi civili totali, ai titolari di pensione di inabilità, ai sordomuti e ai ciechi assoluti, in presenza del requisito reddituale, la maggiorazione sociale spetta già al compimento dei 60 anni.

Per gli eredi

Se la persona con disabilità muore dopo aver fatto domanda di accertamento sanitario, ma prima di essere stata chiamata a visita, gli eredi possono chiedere che la procedura continui, se sono in possesso di una documentazione medica che comprova chiaramente la causa della situazione invalidante e che può consentire un compiuto e motivato giudizio medico-legale. Se, invece, la morte sopraggiunge dopo l’accertamento dell’invalidità e l’assegnazione di una qualunque indennità o pensione, le somme eventualmente non riscosse spettano agli eredi secondo le vigenti norme sulle successioni. Se vi sono più eredi le somme possono essere riscosse da uno solo di questi, munito di delega, oppure suddivise, secondo le quote spettanti a ciascuno.

I ricorsi

Nell’ambito dell’invalidità civile si possono presentare ricorsi sia contro i pareri sanitari sia contro quelli amministrativi. Ricorso contro il parere sanitario: se non si condivide il parere sanitario espresso dalla commissione medica della Asl, è possibile presentare ricorso solo in via giurisdizionale, entro sei mesi dalla data di ricevimento del verbale della visita di accertamento di invalidità. Dal 1° gennaio 2005, infatti, non è più possibile presentare ricorso amministrativo presso la Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze (i ricorsi presentati fino al 31 dicembre 2004 verranno regolarmente esaminati). Se il ricorso viene respinto dal giudice, chi lo ha presentato è tenuto al pagamento delle spese processuali, se nell’anno precedente a quello della sentenza aveva un reddito imponibile (comprensivo dei redditi esenti da Irpef) superiore ai limiti stabiliti dalla legge (vedi allegato). Ricorso contro il parere amministrativo: Nel caso in cui, dopo l’accertamento dell’invalidità, la regione d’appartenenza o l’ente da questa delegato (Inps, Asl o Comune) rifiuti di pagare la prestazione economica concessa per mancanza dei requisiti amministrativi (superamento dei limiti di reddito, di età ecc.), si può presentare ricorso all’ente che ha emanato il provvedimento, indirizzandolo al Comitato provinciale dell’Inps territorialmente competente. Il ricorso va presentato in carta semplice entro 90 giorni dal ricevimento della lettera con la quale è stato comunicato il rifiuto. Trascorsi inutilmente 90 gior-ni dalla presentazione del ricorso ci si può rivolgere al giudice ordinario .


Da ricordare

* Dai redditi sono esclusi: il trattamento di fine rapporto; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; il proprio assegno sociale; la casa di proprietà in cui si abita; la pensione liquidata secondo il metodo contributivo, per un importo pari 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale; i trattamenti di famiglia; le indennità di accompagnamento di ogni tipo; l’indennità di comunicazione per i sordomuti; l’assegno vitalizio pagato agli ex combattenti.



GUIDA AI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN FORMATO PDF (465 KB).


Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2011
La Direzione centrale delle prestazioni dell'Inps con la circolare 167 del 30 dicembre 2010 ha reso noti gli importi e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l'anno 2011.
Ecco la tabella con tutti gli importi aggiornati:

Provvidenza

Importo 2010

Importo 2011

Limite reddito 2010

Limite reddito 2011

Pensione ciechi civili assoluti

277,57

281,46

15.154,24

15.305,79

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)

256,67

260,27

15.154,24

15.305,79

Pensione ciechi civili parziali

256,67

260,27

15.154,24

15.305,79

Assegno mensile invalidi civili parziali

256,67

260,27

15.154,24

15.305,79

Pensione invalidi civili totali

256,67

260,27

4.408,95

4.470,70

Pensione sordomuti

256,67

260,27

15.154,24

15.305,79

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti

783,60

807,35

Nessuno

Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti

185,25

189,63

Nessuno

Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali

480,47

487,39

Nessuno

Nessuno

Indennità di frequenza minorenni

256,67

260,27

4.408,95

4.470,70

Indennità comunicazione sordomuti

239,97

243,10

Nessuno

Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major

460,97

467,43

Nessuno

Nessuno

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