Associazione Nessuno è perfetto:Malattie e Disturbi Mentali


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TUTELA GIUDIZIARIA PER DISABILI VITTIME DI DISCRIMINAZIONI

AGEVOLAZIONI PER DISABILI

Lo sapevi che dall’1/1/2009 i reparti psichiatrici chiusi a chiave saranno un crimine?

Trova uno slogan appropriato per la criminalizzazione di tutti coloro che lavoreranno in un reparto psichiatrico chiuso a chiave dopo l´1/1/2009!

Dall´1/1/2009 in poi, la maggior parte dei paesi ratificherà* la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, questa convenzione proibisce la privazione della libertà e il maltrattamento fisico anche per le persone calunniate con la diagnosi di «malattia mentale».

Diamo per scontato che anche in quei paesi, secondo Ufficio ONU dell´Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, le leggi della salute mentale che autorizzano il ricorso alla forza diventeranno illegali e, quindi, dall´1/1/2009 le azioni violente del personale psichiatrico e di tutti coloro che lavorano in un reparto psichiatrico chiuso a chiave saranno un crimine, perciò queste persone dovranno essere dichiarate criminali.

Ma questa spiegazione è troppo lunga e complicata. Noi della IAAPA suggeriamo quindi di avviare subito una campagna contro questi ciminali e che al contempo si informi l´opinione pubblica.



Il Disegno di legge n.1279 sulla ratifica della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”
non distingue le minorazioni fisiche da quelle psichiche!


Bisogna sottolineare una carenza contenuta nella “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU (Sixty-first Session Distr. General 6 dicembre 2006 A/61/611), perché non sono emerse attenzioni specifiche verso i malati mentali, non tenendo conto della loro situazione diversa e del tutto particolare.

Quindi non è condivisibile:
a.) il volere accomunare la persona con minorazioni fisiche a quelle con menomazioni mentali, senza riconoscere la “diversità” (Preambolo lettera ì);
b.) riguardo, poi, alla salute sessuale e riproduttiva ( artt. 23 e 25). riteniamo essere ”misure” che offendono la dignità della persona.

Ancora una volta dobbiamo chiarire che :
1.) disabile è colui privato di una forza fisica ;
2.) handicappato è colui che ha avuto o conseguito uno svantaggio, una inferiorità più psichica che fisica.

Mentre per il primo sussistono possibilità d’inserimento sociale e lavorativo, per il secondo si possono, in diritto, attuare cure specifiche, ma non si possono prevedere né tempi di recupero, né proposizioni di intendimenti lavorativi che richiedono coesione d’intelletto e responsabilità frammisti dalla “Convenzione” (art.27).
Resta necessario il riconoscimento dell’handicappato mentale ai sensi dell’art.47 della “Convenzione”.
Ma come si può condividere “piena ed intera esecuzione alla Convenzione”(art.2) del Disegno di Legge n.1279, di autorizzazione alla ratifica presentato dal Governo ed in itinere al Senato???.

Cerchiamo di esaminare in breve, ma con molta umiltà chiarito il primo il secondo “aspetto”, perché la defezione e la inadeguatezza della “Convenzione” con la coesione o commistione della “figura” disabile/handicappato, non considera situazioni di vissuto, meritevoli di grande attenzione sul piano non solo sociale, ma anche morale e legislativo.

Affettività, matrimonio e sessualità ( artt.23 e 25) sono condizioni molto delicate.
Il problema è vasto e la sua intrinseca sostanza sacramentale, la lasciamo alla teologia, ricordando che nella Dottrina Cattolica il matrimonio viene considerato come “comunione di tutta la vita ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole”.
Da ciò ne consegue l’unità e l’indissolubilità del matrimonio che lo pone in essere il consenso e la volontà in cui l’uomo e la donna si danno e si accettano reciprocamente con un patto irrevocabile.
Viene da porsi una domanda, che vale anche per il matrimonio civile ( consenso e volontà):
l’handicappato mentale può essere in condizioni di valutare questo “atto”di livello intellettivo e volitivo consapevole e responsabile al consenso?
L’eventuale prole non ricade poi sulla famiglia e sulla società?
Inoltre sia per l’uomo handicappato mentale e nel caso in cui la donna viene violentata, è lecito usare metodologie di sterilizzazioni per frenare la diffusione di handicap genetici?

Questo metodo contraccettivo è stato dichiarato nel 1994 dal Parlamento Europeo che “ferite irreversibili non devono essere apportate alle capacità riproduttive degli individui sofferenti di turbe mentali”, concetto ribadito dall’art.3 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.

La sterilizzazione e l’aborto non sono forse una precisa menomazione ed una coercizione della persona, della sua libertà, della sua dignità, senza che l’handicappato psichico possa esprimere la sua volontà?

Certamente non si risolve il problema della sessualità di un portatore di handicap psichico con la sterilizzazione, l’aborto o l’eutanasia, ma educando,( là dove è possibile), il “soggetto” nella sfera della sessualità e nelle manifestazioni degli affetti, da parte dei Consultori Familiari , meglio se di ispirazione cristiana.
Inoltre la pianificazione familiare, come contemplata dalla “Convenzione”, è in netto contrasto con l’art.10 dove “viene garantito il diritto inalienabile alla vita”; con l’art.15 “dove nessuno dovrà essere sottoposto ad esperimenti medici, scientifici” e con l’art. 16 dove “si protegge ogni forma di sfruttamento, violenza od abuso”.
Se una certa metodologia “proclamata” dalla “Convenzione” venisse applicata potrebbero correre il rischio tutti i disabili, specie quelli psichici, di essere sterilizzati o subire forme di eutanasia, applicazione dell’aborto selettivo, limitazione delle nascite, l’irresponsabilità nei rapporti sessuali, ripeto,” misure” che offendono la dignità della persona e che negano il diritto alla vita.!

Ora come può un “soggetto handicappato mentale”, non differenziato dal disabile fisico dalla “Convenzione” compiere od avere :
a.) “proprie scelte” art. 3/a che , ripeto, richiedono coesione dì intelletto o responsabilità;
b.) “capacità giuridica” art.12/2 ;
c.) “controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari”(art.12/5);
d.) “la veste di testimonio” art.13/1;
e.) “vivere in maniera indipendente” art.19 ;
f.) “la piena capacità mentale” art.26/1;
g.) “il diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile” art.27;
od “altro”.

In sintesi, se per questi due diversi “soggetti” ( disabile fisico e handicappato mentale) non si fa la debita distinzione nulla cambia, sia per quanto riguarda la“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”, sia per la auspicabile riforma dell’assistenza psichiatrica che l’opinione pubblica in Italia attende da ben 30 anni!

Ma non è un evidentissimo paradosso?
Cosa dire al Governo nella disanima del disegno di legge n. 1279 ?

Di ricercare un meccanismo internazionale che solleciti un punto d’incontro su cui equilibrare le diverse normative, soprattutto, le evidentissime anomalie sopra citate.

Intanto il n/s appello al Governo in carica ed al Parlamento per rendere operante:
1) ratifica come consenso vincolante ai sensi dell’art. 42 e nel rispetto della dignità umana, precise riserve ai sensi dell’art.47 e tali da escludere ogni possibile riferimento all’aborto, ad ogni metodo o modalità della salute riproduttiva ;
2) emendamento per riconoscere il termine giuridico di handicappato mentale in base all’art.47 e come recita l’art.4 della “Convenzione” ad adottare norme migliorative e nella rideterminazione delle leggi 180 e 833 del 1978, riforma attesa da ben 30 anni, in una legge-quadro riconoscendo i diritti e le necessità degli handicappati mentali per la tutela della loro salute, per le loro famiglie e per la sicurezza di tutti i cittadini;
3) richiesta all’ONU di indizione di una “Giornata Mondiale sulla salute mentale”.

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, ci ascolti ed apra un Tavolo Tecnico prima che il Parlamento esamini il disegno di legge n.1279!

FONTE: Associazione Cristiani per vivere, il Presidente Previte

Sito Web: http://digilander.libero.it/cristianiperservire
E-mail: previtefelice@alice.it


La tutela giudiziaria delle persone con disabilità

Breve commento alla Legge 67 del 2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"


Avv. Prof. Carlo CRAPANZANO
In vigore dal 21 marzo 2006, la nuova Legge sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità, pone una serie di interrogativi determinanti ai fini della sua piena applicazione.

Con l’ambizioso riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’art.1 della Legge si fa carico della “piena attuazione” della Legge 104/1992 (Art. 3: È disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), inserendo però immediatamente un limite di applicabilità escludendo che si tratti di Legge che si riferisce alla disparità di trattamento nel campo del diritto del lavoro, perché in quest’ultimo caso verrà applicato il Decreto Legislativo 216/2003, che a sua volta ha recepito la Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Dunque, sappiamo da subito che la Legge 67 non si applica ai casi relativi alla materia di occupazione al lavoro.

Conseguentemente, la Legge 67 dovrebbe applicarsi a tutti i potenziali e numericamente rilevanti casi residui. Il dato interessante è lo sforzo attuato dal legislatore per la classificazione e la concettualizzazione della “discriminazione”, sia essa diretta o indiretta. A onor del vero, la distinzione che segue e che è stata recepita dalla Legge 67, era già contenuta, seppure in modo più esteso, nel D. Lgs. 216/2003: Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti (Art. 2).

Nulla quaestio sui concetti di discriminazione diretta e indiretta. Il dubbio sorge invece relativamente alla “equiparazione” giuridica della discriminazione alla molestia e ai comportamenti indesiderati che violano la libertà e la dignità di una persona disabile, perché è troppo ampio il concetto e la discrezionalità interpretativa affidata al Giudice. Bisognerà distinguere di volta in volta se la molestia (recepita come tale dal disabile), o i comportamenti indesiderati (sempre dal punto di vista del disabile) siano oggettivamente tali da considerarsi “discriminatori”. Il Giudice non potrà semplicemente limitarsi al punto di vista del disabile, perchè altrimenti qualunque atteggiamento recepito da quest’ultimo come discriminatorio basterebbe come prova della violazione, con l’ulteriore aberrante conseguenza che sarà il disabile con un criterio soggettivo a decidere che si tratti di discriminazione. Il Giudice dovrà invece, con la massima attenzione, valutare alla stregua di criteri normativi e della costante giurisprudenza, se il singolo comportamento sarà discriminatorio, ammettendo come tale eventualmente anche l’atteggiamento ritenuto tale dal “sentire comune” e secondo il criterio preso in prestito dal diritto internazionale della opinio juris ac necessitatis, cioè di quel comportamento non codificato, ma ritenuto non solo applicabile per consuetudine, ma anche esecrabile dalla pubblica opinione. Sarà pure necessario, ovviamente, che il Giudice tenga in conto come il disabile ha percepito la discriminazione, alle sue condizioni personali e psicologiche, che saranno diverse tra soggetti diversi in presenza di una identica azione discriminatoria e conseguentemente recepite in modo diverso più o meno grave.

Venendo alla novità più importante introdotta dalla Legge 67, cioè alla tutela giurisdizionale dei disabili, bisogna preventivamente effettuare alcune brevi considerazioni. La tutela processuale di riferimento, per espresso rinvio della Legge 67, è al testo unico sulla immigrazione, cioè al D. Lgs. 286/1998.

Bisognerà pure ammettere che siamo in presenza di uno di quei rari casi nei quali una normativa speciale nata per determinate situazioni soggettive (immigrati) assume successivamente i caratteri dell’applicabilità come criterio generale per altre situazioni soggettive (disabili), col fondamento comune del concetto di discriminazione.

La Legge 67, in merito alla eventuale tutela processuale dei disabili che hanno subito discriminazioni, fa espresso riferimento all’art. 44 del Testo unico sull’immigrazione

In pratica, il disabile che ritiene di avere subito un atto discriminatorio sia dal privato che dalla pubblica amministrazione, può depositare il ricorso, anche personalmente, nella cancelleria del tribunale civile in composizione monocratica con il quale può chiedere sia la cessazione del comportamento discriminatorio che il risarcimento del danno. Il Tribunale, omettendo qualsiasi formalità, procede agli atti di istruzione che ritiene necessari al fine del provvedimento richiesto e decide con ordinanza di rigetto o di accoglimento. In quest’ultimo caso, l’ordinanza è immediatamente esecutiva e la sua mancata osservanza fa scattare il procedimento penale di cui all’art. 388 primo comma c.p.

Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato

Nei casi di urgenza, il Tribunale provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto (Art. 44 , comma 5, T.U.)

Ovviamente, avverso l’ordinanza risolutoria del Tribunale è ammesso reclamo nelle forme proprie previste dal codice di rito

Competente per territorio è il Giudice del domicilio del ricorrente. Tale competenza è ritenuta inderogabile ex art. 28 c.p.c. e non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione (Cass. civ., Sez. III, 19/05/2004, n.9567). Così come sembra pacifica la competenza del Giudice ordinario anche se l’atto discriminatorio è posto in essere da una Pubblica Amministrazione (in tal senso Trib. Milano, 21/03/2002) non rilevando in contrario che il comportamento che si assume discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo. La inderogabilità della competenza per territorio, vista in quest’ottica, dovrebbe essere confermata anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2006 nel caso di litisconsorzio necessario, che modifica la competenza a seguito di eccezione di incompetenza per territorio avanzata anche da un solo convenuto.

Diversa è l’ipotesi nella quale l’amministrazione ponga in essere atti lesivi degli interessi generali dei disabili, non classificabili a priori come discriminatori e aventi specificamente contenuto amministrativo, perché in tal caso, le associazioni e gli enti abilitati e riconosciuti dal Ministero per le pari opportunità, possono proporre azione per la tutela giurisdizionale in sede amministrativa (art. 4 Legge 67).

Il Tribunale può non solo rimuovere quindi le ragioni o gli atti della discriminazione, ma condannare il resistente al risarcimento del danno. Sul concetto di risarcibilità del danno anche non patrimoniale, non possiamo che fare espresso riferimento a quanto statuito da Cass. civ., Sez. III, 31/05/2003, n.8828, Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2 Cost., riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo.

Un ulteriore diritto concesso al ricorrente, è la deduzione in giudizio di elementi di fatto concordanti che il Giudice valuta nei limiti di cui all’art. 2729 I comma c.c., cioè con le presunzioni semplici. Ricordiamo che le presunzioni semplici sono quelle non stabilite dalla Legge e che obbligano il Giudice a una valutazione “prudente”. Gli elementi posti alla base delle presunzioni semplici devono essere precisi, gravi e concordanti, e possono “costringere” il resistente alla inversione dell’onere della prova. Il Giudice dovrà stare attento nell’assumere le presunzioni semplici a ”prova piena” e dovrà inevitabilmente fare riferimento anche in questo caso a elementi normativi, di fatto, giurisprudenziali.

In merito alla rappresentanza processuale dei soggetti incapaci, valgono le regole comuni. Saranno legittimati i genitori di disabili minorenni, i tutori e i curatori degli incapaci totali o parziali. Mi sembra altresì pacifico ammettere anche la legittimazione ad agire dell’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Tali soggetti legittimati, per espressa previsione dell’art. 4 della Legge 67, possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, delegare gli enti preposti e riconosciuti ad agire in loro vece.



LEGGE 01/03/2006, N.67

MISURE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VITTIME DI DISCRIMINAZIONI


PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 06/03/2006, N.54 - SERIE GENERALE1. (FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE) 1. LA PRESENTE LEGGE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE, PROMUOVE LA PIENA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NEI CONFRONTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, AL FINE DI GARANTIRE ALLE STESSE IL PIENO GODIMENTO DEI LORO DIRITTI CIVILI, POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI. 2. RESTANO SALVE, NEI CASI DI DISCRIMINAZIONI IN PREGIUDIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE ALL'ACCESSO AL LAVORO E SUL LAVORO, LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 2003, N. 216, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO. ART. 2. (NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE) 1. IL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO COMPORTA CHE NON PUÒ ESSERE PRATICATA ALCUNA DISCRIMINAZIONE IN PREGIUDIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. 2. SI HA DISCRIMINAZIONE DIRETTA QUANDO, PER MOTIVI CONNESSI ALLA DISABILITÀ, UNA PERSONA È TRATTATA MENO FAVOREVOLMENTE DI QUANTO SIA, SIA STATA O SAREBBE TRATTATA UNA PERSONA NON DISABILE IN SITUAZIONE ANALOGA. 3. SI HA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA QUANDO UNA DISPOSIZIONE, UN CRITERIO, UNA PRASSI, UN ATTO, UN PATTO O UN COMPORTAMENTO APPARENTEMENTE NEUTRI METTONO UNA PERSONA CON DISABILITÀ IN UNA POSIZIONE DI SVANTAGGIO RISPETTO AD ALTRE PERSONE. 4. SONO, ALTRESÌ, CONSIDERATI COME DISCRIMINAZIONI LE MOLESTIE OVVERO QUEI COMPORTAMENTI INDESIDERATI, POSTI IN ESSERE PER MOTIVI CONNESSI ALLA DISABILITÀ, CHE VIOLANO LA DIGNITÀ E LA LIBERTÀ DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ, OVVERO CREANO UN CLIMA DI INTIMIDAZIONE, DI UMILIAZIONE E DI OSTILITÀ NEI SUOI CONFRONTI. ART. 3. (TUTELA GIURISDIZIONALE) 1. LA TUTELA GIURISDIZIONALE AVVERSO GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE È ATTUATA NELLE FORME PREVISTE DALL'ARTICOLO 44, COMMI DA 1 A 6 E 8, DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286. 2. IL RICORRENTE, AL FINE DI DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DI UN COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO A PROPRIO DANNO, PUÒ DEDURRE IN GIUDIZIO ELEMENTI DI FATTO, IN TERMINI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI, CHE IL GIUDICE VALUTA NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2729, PRIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE. 3. CON IL PROVVEDIMENTO CHE ACCOGLIE IL RICORSO IL GIUDICE, OLTRE A PROVVEDERE, SE RICHIESTO, AL RISARCIMENTO DEL DANNO, ANCHE NON PATRIMONIALE, ORDINA LA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO, DELLA CONDOTTA O DELL'ATTO DISCRIMINATORIO, OVE ANCORA SUSSISTENTE, E ADOTTA OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IDONEO, SECONDO LE CIRCOSTANZE, A RIMUOVERE GLI EFFETTI DELLA DISCRIMINAZIONE, COMPRESA L'ADOZIONE, ENTRO IL TERMINE FISSATO NEL PROVVEDIMENTO STESSO, DI UN PIANO DI RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI ACCERTATE. 4. IL GIUDICE PUÒ ORDINARE LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMMA 3, A SPESE DEL CONVENUTO, PER UNA SOLA VOLTA, SU UN QUOTIDIANO A TIRATURA NAZIONALE, OVVERO SU UNO DEI QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE NEL TERRITORIO INTERESSATO. ART. 4. (LEGITTIMAZIONE AD AGIRE) 1. SONO ALTRESÌ LEGITTIMATI AD AGIRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 IN FORZA DI DELEGA RILASCIATA PER ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA A PENA DI NULLITÀ, IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO PASSIVO DELLA DISCRIMINAZIONE, LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SULLA BASE DELLA FINALITÀ STATUTARIA E DELLA STABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE. 2. LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 POSSONO INTERVENIRE NEI GIUDIZI PER DANNO SUBITO DALLE PERSONE CON DISABILITÀ E RICORRERE IN SEDE DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI LESIVI DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE STESSE. 3. LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 SONO ALTRESÌ LEGITTIMATI AD AGIRE, IN RELAZIONE AI COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI DI CUI AI COMMI 2 E 3 DELL'ARTICOLO 2, QUANDO QUESTI ASSUMANO CARATTERE COLLETTIVO.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.


DATA A ROMA, ADDÌ 1° MARZO 2006
CIAMPI
BERLUSCONI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESTIGIACOMO
MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ MARONI
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIVISTO
IL GUARDASIGILLI: CASTELLI


La tutela giudiziaria delle persone con disabilità

Breve commento alla Legge 67 del 2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"

Avv. Prof. Carlo CRAPANZANO



In vigore dal 21 marzo 2006, la nuova Legge sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità, pone una serie di interrogativi determinanti ai fini della sua piena applicazione.

Con l’ambizioso riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’art.1 della Legge si fa carico della “piena attuazione” della Legge 104/1992 (Art. 3: È disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), inserendo però immediatamente un limite di applicabilità escludendo che si tratti di Legge che si riferisce alla disparità di trattamento nel campo del diritto del lavoro, perché in quest’ultimo caso verrà applicato il Decreto Legislativo 216/2003, che a sua volta ha recepito la Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Dunque, sappiamo da subito che la Legge 67 non si applica ai casi relativi alla materia di occupazione al lavoro.

Conseguentemente, la Legge 67 dovrebbe applicarsi a tutti i potenziali e numericamente rilevanti casi residui. Il dato interessante è lo sforzo attuato dal legislatore per la classificazione e la concettualizzazione della “discriminazione”, sia essa diretta o indiretta. A onor del vero, la distinzione che segue e che è stata recepita dalla Legge 67, era già contenuta, seppure in modo più esteso, nel D. Lgs. 216/2003: Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti (Art. 2).

Nulla quaestio sui concetti di discriminazione diretta e indiretta. Il dubbio sorge invece relativamente alla “equiparazione” giuridica della discriminazione alla molestia e ai comportamenti indesiderati che violano la libertà e la dignità di una persona disabile, perché è troppo ampio il concetto e la discrezionalità interpretativa affidata al Giudice. Bisognerà distinguere di volta in volta se la molestia (recepita come tale dal disabile), o i comportamenti indesiderati (sempre dal punto di vista del disabile) siano oggettivamente tali da considerarsi “discriminatori”. Il Giudice non potrà semplicemente limitarsi al punto di vista del disabile, perchè altrimenti qualunque atteggiamento recepito da quest’ultimo come discriminatorio basterebbe come prova della violazione, con l’ulteriore aberrante conseguenza che sarà il disabile con un criterio soggettivo a decidere che si tratti di discriminazione. Il Giudice dovrà invece, con la massima attenzione, valutare alla stregua di criteri normativi e della costante giurisprudenza, se il singolo comportamento sarà discriminatorio, ammettendo come tale eventualmente anche l’atteggiamento ritenuto tale dal “sentire comune” e secondo il criterio preso in prestito dal diritto internazionale della opinio juris ac necessitatis, cioè di quel comportamento non codificato, ma ritenuto non solo applicabile per consuetudine, ma anche esecrabile dalla pubblica opinione. Sarà pure necessario, ovviamente, che il Giudice tenga in conto come il disabile ha percepito la discriminazione, alle sue condizioni personali e psicologiche, che saranno diverse tra soggetti diversi in presenza di una identica azione discriminatoria e conseguentemente recepite in modo diverso più o meno grave.

Venendo alla novità più importante introdotta dalla Legge 67, cioè alla tutela giurisdizionale dei disabili, bisogna preventivamente effettuare alcune brevi considerazioni. La tutela processuale di riferimento, per espresso rinvio della Legge 67, è al testo unico sulla immigrazione, cioè al D. Lgs. 286/1998.

Bisognerà pure ammettere che siamo in presenza di uno di quei rari casi nei quali una normativa speciale nata per determinate situazioni soggettive (immigrati) assume successivamente i caratteri dell’applicabilità come criterio generale per altre situazioni soggettive (disabili), col fondamento comune del concetto di discriminazione.

La Legge 67, in merito alla eventuale tutela processuale dei disabili che hanno subito discriminazioni, fa espresso riferimento all’art. 44 del Testo unico sull’immigrazione

In pratica, il disabile che ritiene di avere subito un atto discriminatorio sia dal privato che dalla pubblica amministrazione, può depositare il ricorso, anche personalmente, nella cancelleria del tribunale civile in composizione monocratica con il quale può chiedere sia la cessazione del comportamento discriminatorio che il risarcimento del danno. Il Tribunale, omettendo qualsiasi formalità, procede agli atti di istruzione che ritiene necessari al fine del provvedimento richiesto e decide con ordinanza di rigetto o di accoglimento. In quest’ultimo caso, l’ordinanza è immediatamente esecutiva e la sua mancata osservanza fa scattare il procedimento penale di cui all’art. 388 primo comma c.p.

Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato

Nei casi di urgenza, il Tribunale provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto (Art. 44 , comma 5, T.U.)

Ovviamente, avverso l’ordinanza risolutoria del Tribunale è ammesso reclamo nelle forme proprie previste dal codice di rito

Competente per territorio è il Giudice del domicilio del ricorrente. Tale competenza è ritenuta inderogabile ex art. 28 c.p.c. e non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione (Cass. civ., Sez. III, 19/05/2004, n.9567). Così come sembra pacifica la competenza del Giudice ordinario anche se l’atto discriminatorio è posto in essere da una Pubblica Amministrazione (in tal senso Trib. Milano, 21/03/2002) non rilevando in contrario che il comportamento che si assume discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo. La inderogabilità della competenza per territorio, vista in quest’ottica, dovrebbe essere confermata anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2006 nel caso di litisconsorzio necessario, che modifica la competenza a seguito di eccezione di incompetenza per territorio avanzata anche da un solo convenuto.

Diversa è l’ipotesi nella quale l’amministrazione ponga in essere atti lesivi degli interessi generali dei disabili, non classificabili a priori come discriminatori e aventi specificamente contenuto amministrativo, perché in tal caso, le associazioni e gli enti abilitati e riconosciuti dal Ministero per le pari opportunità, possono proporre azione per la tutela giurisdizionale in sede amministrativa (art. 4 Legge 67).

Il Tribunale può non solo rimuovere quindi le ragioni o gli atti della discriminazione, ma condannare il resistente al risarcimento del danno. Sul concetto di risarcibilità del danno anche non patrimoniale, non possiamo che fare espresso riferimento a quanto statuito da Cass. civ., Sez. III, 31/05/2003, n.8828, Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2 Cost., riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo.

Un ulteriore diritto concesso al ricorrente, è la deduzione in giudizio di elementi di fatto concordanti che il Giudice valuta nei limiti di cui all’art. 2729 I comma c.c., cioè con le presunzioni semplici. Ricordiamo che le presunzioni semplici sono quelle non stabilite dalla Legge e che obbligano il Giudice a una valutazione “prudente”. Gli elementi posti alla base delle presunzioni semplici devono essere precisi, gravi e concordanti, e possono “costringere” il resistente alla inversione dell’onere della prova. Il Giudice dovrà stare attento nell’assumere le presunzioni semplici a ”prova piena” e dovrà inevitabilmente fare riferimento anche in questo caso a elementi normativi, di fatto, giurisprudenziali.

In merito alla rappresentanza processuale dei soggetti incapaci, valgono le regole comuni. Saranno legittimati i genitori di disabili minorenni, i tutori e i curatori degli incapaci totali o parziali. Mi sembra altresì pacifico ammettere anche la legittimazione ad agire dell’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Tali soggetti legittimati, per espressa previsione dell’art. 4 della Legge 67, possono,

con atto pubblico o scrittura privata autenticata, delegare gli enti preposti e riconosciuti ad agire in loro vece.

FONTE: WWW.ALTALEX.COM

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