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ATTIVITÁ DI GOVERNO, TUTTE LE LEGGI A FAVORE DEI CITTADINI E DEI DISABILI

CAMPAGNE D'INFORMAZIONE > DAL GOVERNO: LEGGI A FAVORE DEI CITTADINI E DEI DISABILI


Manovra Monti: le misure fiscali del governo in pillole



Breve sintesi di tutte le misure fiscali presenti nel decreto Salva Italia
Gennaio 2012 , ore 17:40 - 1 Commento Passato il rumors mediatico attorno alla tanto discussa Manovra Monti, proviamo a fare un breve riassunto in pillole sui vari provvedimenti contenuti nel decreto Salta Italia. Lo facciamo senza scendere nell’analisi precisa ma semplicemente limitandoci a definire le coordinate di fondo.


TFR e compensi per gli amministratori di società di capitale.
Le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché, in ogni caso i compensi e le indennità percepiti dagli amministratori delle società di capitali, il cui diritto alla percezione è sorto dal 1° gennaio 2011, non sono ammesse a tassazione separata per l’importo complessivamente eccedente un milione di euro. L’eccedenza è soggetta insieme agli altri redditi all’imposizione ordinaria.


Prescrizione anticipata per le Lire
Le banconote e le monete in Lire non possono più essere convertite in Euro.

Abolizione province.
In attesa della loro soppressione, per la quale necessita una legge di natura costituzionale, avranno solo funzioni di indirizzo politico e di coordinamento dei Comuni. Organi della provincia sono il presidente del Consiglio provinciale eletto tra i membri del Consiglio, ed il Consiglio stesso, composto da non più di 10 membri eletti dai Comuni compresi nella provincia. Gli eletti restano in carica per 5 anni. Entro il 31/12/2012 con specifiche leggi, le funzioni, le risorse ed il personale in forza alle attuali Provincie saranno trasferite ai Comuni ed alle Regioni.

ISEE.
Entro il 31 maggio prossimo il “riccometro” verrà rivisto, per renderlo più preciso soprattutto per quanto riguarda la ricchezza patrimoniale delle famiglie e la percezione di somme esenti da imposte. Il parametro ISEE potrà essere utilizzato anche per stabilire il diritto alle deduzioni ed alle detrazioni per la dichiarazione dei redditi. Intensificati i controlli. (Manovra Monti: il calcolo Isee cambia criteri)

Tracciabilità pagamenti
Il limite all’uso del contante si riduce da euro 2.499 a euro 999,99. L’adeguamento riguarda anche i libretti di deposito al portatore da ridurre entro il suddetto importo entro il 31/03/2012. (Manovra Monti: contro evasione fiscale misure deboli)

Stipendi, pensioni e prestazioni pagabili solo tramite banca
I pagamenti per importi superiori a euro 1.000 effettuati dalla Pubblica amministrazione per prestazioni, stipendi e pensioni, devono essere effettuati con accrediti su conti correnti bancari o postali, carte di credito o prepagate. Verranno concordate con le banche le modalità di assegnazione ai contribuenti di un conto corrente base che non avrà costi per i pensionati al minimo e per i titolari di assegno o pensione sociale. (Pensioni: stop pagamento in contanti, le alternative)

Mutui prima casa.
Aumentato il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa


Accise carburanti.
Dal 7 dicembre le accise sui carburanti sono aumentate per oltre euro 0,13 per il gasolio e euro 0,10 per la benzina Iva inclusa.


Tassa sul lusso.
Viene inasprita l’addizionale sulle auto di potenza superiore a 185 Kw (252 cavalli):
euro 20 per ogni Kw di potenza eccedenti 185, a scendere in relazione all’età del mezzo. Il versamento deve essere effettuato con modello “F24 con elementi identificativi” entro il termine di pagamento del bollo auto. Disposta una tassa di stazionamento per le barche ed una tassa per gli aeromobili privati, elicotteri, alianti, ecc. (Imposta bollo capitali scudati: come funziona il prelievo fiscale)


Addizionale regionale Irpef
Con effetto già risentito fin dal 2011, l’aliquota base dell’addizionale regionale passa da 0,9% all’1,23%. I primi a risentire dell’aumento saranno i dipendenti ed i pensionati, le somme in pagamento a gennaio subiranno il maggior prelievo. Gli autonomi sconteranno la maggiore aliquota nella prossima dichiarazione dei redditi. (Ici prima casa e addizionale Irpef: tutti i rincari del 2012)


Imposta sugli immobili all’estero.
Nuova imposta patrimoniale dello 0,76% sul valore degli immobili all’estero. Sono soggetti le persone fisiche residenti in Italia proprietarie o titolari di diritti reali sugli stessi immobili. Il valore dell’immobile su cui calcolare l’imposta è pari al costo risultante dall’atto di acquisto. In mancanza di tale valore, il valore di mercato rilevato nel luogo dell’immobile.

Dal tributo è deducibile quale credito d’imposta l’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui si trova l’immobile. Liquidazione, versamento, accertamento, ecc. come per l’Irpef, quindi è probabile l’inserimento in dichiarazione dei redditi. (Tassazione immobili all’estero e attività finanziarie nella Manovra Monti)

Deducibilità IRAP.
Dal 2012 è deducibile dal reddito di impresa la quota Irap pagata e determinata sulle spese per il personale dipendente. Per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni, assunti anche prima del 2012 con contratti a tempo indeterminato, è disposta una deduzione dall’Irap di euro 10.600 (euro 15.200 per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).



Detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie e agevolazione 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Dal 2012 la detrazione 36% diventa strutturale, non più soggetta a proroghe. In gran parte rimangono valide le disposizioni specifiche già vigenti. Il tetto di spesa rimane di euro 48.000 per unità immobiliare ripartito in 10 quote annuali per tutti (cancellata la possibilità di ridurle per contribuenti ultrasettantacinquenni).

Estesa agli immobili anche non residenziali colpiti da calamità naturali se è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche se si è verificato prima dell’entrata in vigore della legge. La detrazione è possibile anche per la realizzazione di opere antisimiche, bonifica dall’amianto, contro gli infortuni domestici, per la cablatura degli edifici, il contenimento dell’inquinamento acustico, per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. In caso di vendita dell’immobile la detrazione passa automaticamente all’acquirente salvo diverso accordo. Proroga di un altro anno della detrazione 55%. Dal 2013 verrà ricondotta nella misura del 36%, oggi prevista per le ristrutturazioni edilizie. (Detrazione 36% e 55% nella Manovra Monti: proroghe e novità)


Imposta Municipale Propria (ex Ici).
In sostituzione dell’Ici, debutta nel 2012 l’Imposta Municipale Propria. Assorbe la maggiorazione del 33% ai fini Irpef per gli immobili tenuti a disposizione (sfitti). E’ soggetta alla “nuova Ici” anche la casa di abitazione e la relativa pertinenza, anche se rurale. La base imponibile è la rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

a) 160 per i fabbricati classificati in categoria A (ad eccezione dell’A10), per la pertinenza, ed in generale per i fabbricati in categoria C2, C6, C7;

b) 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C3, C4 e C5;

c) 80 per uffici, categoria A10, e per i D5 (assicurazioni, banche), ecc

d) 60 per gli immobili di categoria D compresi i fabbricati rurali strumentali (65 dal 2013);

e) 55 per i negozi categoria C1; Per i terreni agricoli in zona normale l’imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25%, per il coefficiente 110 se in proprietà e condotti da Coltivatore diretto o Iap iscritto all’Inps, 130 per tutti gli altri soggetti.

Le aliquote:

a) ordinaria 0,76%. I comuni possono modificare in aumento o diminuzione l’aliquota base fino al 1,06% o 0,46% (+/- 0,3 punti %);

b) 0,4% per i fabbricati abitativi (intesi come unica unità immobiliare), e per la pertinenza (una sola unità per fabbricato abitativo) se classificata in categoria C2, C6 o C7. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota fino allo 0,6% o 0,2% (-/+ 0,2 punti %);

c) 0,2% per i fabbricati rurali strumentali all’attività (D10).

a) I comuni possono ridurre, ma non aumentare, l’aliquota fino allo 0,1% (- 0,1 punti %);

d) Per gli immobili locati, o posseduti da soggetti Ires, o non produttivi di reddito (immobili merce, strumentali d’impresa, ecc.), i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% (- 0,36 punti %);

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e relativa pertinenza si detraggono sino all’ammontare dell’imposta stessa di euro 200, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, proporzionalmente alla quota di proprietà e destinazione ad abitazione principale dei contribuenti comproprietari. Per il 2012 ed 2013, la detrazione è aumentata di euro 50 fino ad un importo di euro 400 (che si somma agli euro 200 di detrazione ordinaria), per ogni figlio di età fino a 26 anni, residente e dimorante nell’abitazione di famiglia. Non è richiesta la condizione di familiare a carico. Il versamento dell’Imposta deve avvenire obbligatoriamente con modello F24. Le delibere dei comuni devono essere inviate al Ministero dell’economia per la pubblicazione sul sito internet che sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Tributo comunale sui servizi.

Dal 2013 viene istituita una nuova tariffa/tributo per il servizio di raccolta rifiuti e servizi comunali indivisibili. Sostituisce la Tassa sui rifiuti (e la Tia) ed istituisce il nuovo tributo sui servizi comunali. Il tributo è unico ma composto da due parti, determinate con modalità diverse che verranno stabilite con un provvedimento del Ministero dell’economia. Obbligato a pagare è il detentore dell’immobile, compreso l’inquilino se occupa l’immobile per almeno 6 mesi. La superficie sulla quale verrà applicata la tariffa è l’80% della superficie calpestabile. Disposta una maggiorazione di euro 0,30 per metro quadrato, aumentabile dai comuni fino a euro 0,40 in base alla tipologia dell’immobile e della zona. Il Comune può disporre una serie di riduzioni per abitazioni con unico occupante, case tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, immobili non abitativi ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che dimorano all’estero per più di 6 mesi all’anno, fabbricati rurali ad uso abitativo. Dove il Comune non ha organizzato la raccolta dei rifiuti il tributo è ridotto automaticamente al 40%. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il tributo è ridotto automaticamente al 20% in caso di mancato svolgimento del servizio o se lo stesso viene interrotto per varie ragioni.


Le regole per l’applicazione del tributo verranno fissate dal Consiglio comunale entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.




Aumento aliquote IVA.
Dal primo ottobre 2012, le aliquote IVA del 10 e del 21% aumenteranno di due punti percentuali se non verranno effettuati i previsti risparmi attesi dalla prossima riforma fiscale. Ulteriore aumento dello 0,5% dal primo gennaio 2014. (Manovra Monti: misure anticrisi su Gazzetta Ufficiale)

Scudo fiscale.
Le somme rimpatriate con pagamento del 5% di imposta sostitutiva, sono soggette ad un imposta di bollo del 0,1% per il 2012, 0,135% per il 2013 e 0,04% per il 2014.


di Investireoggi.it



“SALVA ITALIA”: COME FUNZIONA E COSA COMPORTA IL NUOVO CALCOLO DELL’ISEE

Emendamenti al decreto “salva Italia” in discussione in Commissione Bilancio alla CameraIl testo del decreto-legge 201/2011, il cosiddetto decreto “salva Italia”, è in discussione in questi giorni in Commissione Bilancio della Camera. Come anticipato ieri , uno degli aspetti che maggiormente dovrebbe andare a toccare le persone affette da disabilità e le loro famiglie, stando al testo originario proposto, è quello legato al calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che andrebbe ad incidere sulla concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali.
Tra le novità che sono emerse in fase di discussione pare che ci sia la proposta di un emendamento che va a toccare i
nuovi criteri di calcolo e le nuove modalità di applicazione dell’ISEE, ma anche tariffe agevolate, modificando l’articolo 5 del decreto-legge. Il nuovo testo, i cui decreti attuativi dovranno poi essere approvati entro la fine di maggio 2012 e entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, richiama, per altro, alcuni elementi già presenti nel disegno di legge 4566 che Ministro Tremonti depositò alla Camera, il 29 luglio 2011.
PATRIMONIO E REDDITO - Ad oggi l’ISEE è in grado di misurare parzialmente la ricchezza del nucleo familiare poiché risulta influenzato soltanto dal reddito, dal valore del patrimonio familiare (ridotto ad un quinto), nonché dalla dimensione e caratteristiche del nucleo familiare. Secondo l’emendamento, nel calcolo del futuro Indicatore dovrà pesare maggiormente la componente del patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare.
Ma cambieranno anche le regole rispetto a ciò che una famiglia introita in termini di reddito, considerando in questo anche somme che attualmente non lo sono considerate e sono esentate dall’imposizione fiscale. Per fare un esempio, sono esenti da imposizione fiscale tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi, alcune borse di studio, l’assegno sociale.
NUCLEO FAMILIARE – La formulazione originaria del testo prevedeva la presenza di una “scala di equivalenza”, un parametro strettamente correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e prevedeva, tra l’altro, apposite maggiorazioni in presenza di componenti portatori di handicap o invalidità. La nuova formulazione non fa invece alcun espresso riferimento ad un maggiore peso da attribuirsi alla presenza di una persona con disabilità o non autosufficienza.
APPLICAZIONE – Attualmente nessuna agevolazione fiscale è legata all’ISEE. Il nuovo articolo 5 prevede espressamente l’emanazione di decreto applicativo che elenchi le “situazioni” alle quali verrà applicato il nuovo ISEE e cioè: le agevolazioni fiscali (es. carichi di famiglia, spese di assistenza, ecc.) le agevolazioni tariffarie (elettricità, gas, asporto rifiuti ...) le provvidenze di natura assistenziale (es. pensione e indennità per gli invalidi civili, assegni e pensioni sociali ecc.).
Dal primo gennaio 2013 le agevolazio
ni non potranno quindi più essere riconosciute alle persone in possesso di un ISEE superiore alla soglia che verrà individuata con il decreto stesso.Inoltre mentre in precedenza era previsto che il nuovo ISEE coesistesse con gli eventuali limiti reddituali personali prefissati, questo riferimento verrebbe eliminato nel nuovo testo.Infine, la riformulazione dell’articolo consente di applicare l’ISEE anche a situazioni in cui oggi non sono previsti i limiti reddituali. Il caso più evidente è quello dell’indennità di accompagnamento a ciechi, invalidi civili, sordi. Il che significa che una parte di attuali titolari, non definibile per ora, potrebbe perdere il diritto all’indennità di accompagnamento.
RISPARMIO - Il precedente testo prevedeva che i risparmi confluissero nel Fondo per le Politiche Sociali (finanziato con 69 milioni per il 2012 e 44 per il 2013) ma veniva posto il vincolo di destinazione (famiglie numerose, donne, giovani). Nella nuova formulazione, questo vincolo di destinazione scompare, mantenendo però la destinazione (non prevedibile in quanto ad importo) al Fondo per le Politiche Sociali.INPS - Il nuovo articolo introduce il rafforzamento dei controlli non solo sull’ISEE, ma anche sulle prestazioni sociali correlate. Gli enti erogatori di queste prestazioni dovranno inviare per via telematica all’INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Verrà costituita, presso l’INPS, una banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

PER APPROFONDIMENTI:
www.handylex.org


Semplificazione e persone con disabilità: Decreto-legge

Nella seduta di oggi (27 gennaio) il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo" che contiene anche uno specifico articolo relativo alle Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità.
La disposizione rappresenta una prima dimostrazione di interesse nei confronti dei sovraccarichi amministrativi cui sono indubbiamente sottoposte le persone con disabilità nel richiedere il riconoscimento del proprio status o per accedere a diritti, benefici o agevolazioni che il Legislatore ha previsto negli anni.
In realtà il testo governativo influisce in modo ancora molto marginale in un ambito in cui le sovrapposizioni, le disomogeneità definitorie, le ridondanze sono immense e verosimilmente non risolvibili solo con interventi di semplificazione, ma con una profonda riforma dell’intero comparto.
I sovraccarichi, inoltre, non sono solo per il Cittadino. Se, a ben vedere, si rilevassero i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per controlli, valutazioni e verifiche, sarebbero evidenti gli enormi sprechi e la sottrazione di risorse alla ordinaria gestione delle attività sanitarie e sociali.



Verbali più dettagliati
Ciò premesso, vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova disposizione.
La prima indicazione riguarda proprio la redazione dei verbali di invalidità o di handicap normalmente rilasciati dall’INPS dopo gli accertamenti sanitari (presso la ASL) e le verifiche di rito ad opera dello stesso Istituto.
Questi verbali sono essenziali non solo per le eventuali pensioni o indennità, ma anche per poter accedere ad alcuni benefici fiscali e per ottenere il cosiddetto “contrassegno invalidi” necessario per la circolazione e la sosta agevolata.
Tuttavia, accade spesso che quei verbali non rechino, in aggiunta alle indicazioni di invalidità o di handicap, i riferimenti espliciti ad ulteriori condizioni richieste invece per l’accesso a benefici e agevolazioni.
Ad esempio, tutto l’ambito delle agevolazioni fiscali sui veicoli, frutto di successive e disorganiche sovrapposizioni normative, impone il possesso ora del certificato di invalidità, ora del verbale di handicap (Legge 104/1992) in cui siano indicate anche le tipologie di menomazione o la loro severità (es. grave limitazione della capacità di deambulazione; persona con ridotte o impedite capacità motorie; persona con disabilità mentale o psichica).
Spesso queste indicazioni nei verbali non ci sono, il che comporta un disagio per il Cittadino e un secondo “passaggio” in Commissione.
La nuova disposizione prevede che obbligatoriamente nei nuovi verbali siano riportate anche quelle voci.
In realtà, il tentativo di sanare queste situazioni, pur senza una indicazione normativa specifica, è già stato avviato dall’INPS che nei nuovi verbali (informatizzati) riporta anche le voci “fiscali”. Ora la nuova veste dei verbali sarà imposta per legge.



Contrassegno invalidi
Diversa e più interessante è la novità relativa al rilascio del contrassegno. L’articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) prevede che, per il rilascio di quel contrassegno, l’interessato “deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.
Il Regolamento prevede, quindi, una specifica certificazione e non prevede equipollenze nemmeno con un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente.
Di fatto la nuova disposizione opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
In tal modo si evitano inutili duplicazioni di visite di accertamento.



Norme antielusive
Il comma successivo prevede, correttamente, una misura antielusiva: quando di presenta un verbale di invalidità o di handicap ai fini dell’accesso a benefici o agevolazioni, si dovrà dichiarare che il verbale è conforme all’originale, ma soprattutto che non è stato revocato o rivisto successivamente al primo rilascio.



Delega per la semplificazione
Potenzialmente rilevante la delega prevista dal terzo comma, anche se le procedure (si tratta di un decreto interministeriale su cui viene richiesto anche il parere della Conferenza Stato-Regioni) non lasciano prevedere tempi brevi.
Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti “volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate (…) attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica”.



Lacune
Come già detto, la volontà di semplificazione traspare in modo netto, ma è da ritenere che gli interventi di revisione normativa debbano riguardare non solo e non tanto i verbali e i certificati, ma piuttosto i criteri e le condizioni di accesso ai diritti, ai benefici, alle agevolazioni.
Alla quasi totalità dei commentatori non è ben chiaro quale sia l’estensione e il volume (oltre che il costo) degli oneri amministrativi relativi alla disabilità e alla non autosufficienza. Pubblichiamo, quindi, in questo sito un sintetico dossier che ripercorre i principali oneri che una persona con disabilità incontra nella sua vita.


27 gennaio 2012


Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org





Le pagine degli articoli, tratte da giornali o da documenti , sono stati inseriti a titolo puramente divulgativo e non a scopo di lucro
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